Prot. n. 3105/V.4
Per legge l’anno scolastico è invalidato e lo studente non può essere ammesso allo scrutinio finale se supera il monte ore di assenze del 25% (concorrono a raggiungere questo limite anche le assenze effettuate in DDI).
Come da delibera n. 8 del collegio dei docenti dell’11 maggio u.s., la scuola ha stabilito i seguenti criteri, suggeriti anche dalla Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011, per la deroga al superamento del suddetto monte ore:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricoveri ospedalieri, terapie programmate per particolari patologie; cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente, malattie croniche adeguatamente certificate personali o familiari);
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
• assenze dovute a particolari situazioni di famiglia, opportunamente attestate da un Ente esterno, che dimostrino la necessità per lo studente di operare come sostegno del proprio nucleo famigliare (es: necessità per uno studente extracomunitario di svolgere una funzione di mediazione linguistica per i propri parenti che parlano soltanto la loro lingua d’origine)
I certificati devono avere l’indicazione precisa delle date dei giorni di assenza e devono essere consegnati al coordinatore di classe entro e non oltre il 30 maggio 2022. I certificati che arriveranno oltre tale data non saranno presi in considerazione.
Si precisa comunque che, come da Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, "è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".
Nora Calzolaio